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Blog_Mobbing

 

 

Bibliografia

 

Mobbing. Che cos’è il terrore psicologico sul posto di lavoro
Ege E., 1996, Pitagora Editrice, Bologna

Il Mobbing in Italia. Introduzione al Mobbing culturale
Ege E., 1997, Pitagora Editrice, Bologna

Stress e Mobbing
Ege E., Lancioni M., 1998, Pitagora Editrice, Bologna

I numeri del Mobbing. La prima ricerca italiana
Ege E., 1998, Pitagora Editrice, Bologna

Mobbing: conoscerlo per vincerlo
Ege Erald, 2001, Franco Angeli, Milano

Stop Mobbing
Casilli A. A., 2000, Derive Approdi, Roma

Mobbing: la faccia impresentabile del mondo del lavoro
Menelao A., Della Porta M., Rindonone G.(a cura di), 2001, Franco Angeli, Milano

Mobbing costi umani dell’impresa
Saolini P., 2001, Edizioni Lavoro, Roma

The End of Work-The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era
Rifkin j., 1995, Arnoldo Mondadori Editore, Milano

Psicologia Clinica
Gerald C. Davison, John M. Neale, 2000, , Zanichelli Editore, Bologna

Il Mobbing, la tutela esistente, le prospettive legislative e il ruolo degli organi di controllo
De Luise E., 2003, , Finanze e Lavoro, Esselibri, Napoli

 

Il mobbing sul posto di lavoro

Scritto da Loseto - Admin, 22-04-2010 14:09

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La tutela della salute del lavoratore e i fattori di rischio psicosociali: stress lavorativo, burnout e mobbing, è questo il titolo dell'ottimo manuale  (di di Laura Barnaba) che trovate in allegato a questo articolo

Il mobbing sul posto di lavoro rappresenta un problema rilevante per la manodopera europea. I costi sono considerevoli, sia per il lavoratore che per l’organizzazione. Il mobbing dovrebbe essere considerato inoltre un comportamento non etico, oppressivo e pertanto inaccettabile nell’ambiente di lavoro. La prevenzione del mobbing sul posto di lavoro è uno degli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea riguardante una nuova strategia per la salute e la sicurezza sul lavoro.
L’Agenzia pubblica una serie di schede informative volte a contribuirealla lotta contro lo stress legato all’attività lavorativa e alcuni dei suoiprincipali fattori scatenanti. Il mobbing è strettamente connesso allostress legato all’attività lavorativa. La presente scheda informativafornisce informazioni e suggerimenti destinati a coloro che intendonoagire concretamente per affrontare il mobbing sul posto di lavoro. Lasezione "altre informazioni", alla fine della scheda, fornisce dettaglisulle fonti dell’Agenzia che possono essere di aiuto, fra cui altre schedeinformative di questa stessa serie.Il mobbing sul posto di lavoro rappresenta un problema rilevante per lamanodopera europea. I costi sono considerevoli, sia per il lavoratore cheper l’organizzazione. Il mobbing dovrebbe essere considerato inoltre uncomportamento non etico, oppressivo e pertanto inaccettabilenell’ambiente di lavoro. La prevenzione del mobbing sul posto di lavoro è uno degli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissioneeuropea1 riguardante una nuova strategia per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: 22-04-2010 14:09

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Slide sul Mobbing

Scritto da Loseto - Admin, 16-01-2010 21:48

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Il mobbing consiste in “una situazione lavorativa di qualità sistematica persistente ed in costante progresso in cui uno o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno i più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo do causare alla vittima danni di vario tipo e gravità; conflittualità sistematica che provoca la conseguenza per la quale il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici relazionali e dell’umore, che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione”.

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Ultimo aggiornamento: 16-01-2010 21:48

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Sentenze con particolare riferimento al mobbing

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Tutela in sede penale

Scritto da Loseto - Admin, 19-07-2009 16:04

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Come abbiamo già detto, nel nostro ordinamento non vi sono norme penali che sanzionano atteggiamenti di vessazione morale o di dequalificazione professionale in quanto tali. Proprio le difficoltà che l’interprete incontra nell’individuare, nell’attuale normativa, un’efficace tutela penale a favore della vittima di mobbing, hanno determinato il proliferare di nuove proposte anche in sede legislativa. Pur nella consapevolezza della difficoltà di stabilire con precisione le fattispecie concrete degli atti e dei comportamenti attraverso i quali si verificherebbero la violenza e la persecuzione psicologica ai danni dei lavoratori; è evidente che il mobbing in quanto tale, può e deve avere autonoma rilevanza penale e trovare sanzione nell’ambito di una normativa non limitata al risarcimento del danno davanti al giudica del lavoro.

Nella vigenza delle norme attuali, sono le singole figure di reato ad essere sussunte dall’interprete, allorché si determina l’insorgere di un procedimento per tali figure delittuose, nell’ambito del fenomeno mobbing.

 A parte i casi di ingiuria (offesa all’onore e al decoro) o di diffamazione (offesa della reputazione resa pubblica) previsti dal codice penale e sanzionati come delitti contro l’onore, l’individuazione delle ipotesi di reato a carico del soggetto che pone in essere attività inquadrabili nel fenomeno del mobbing, si basa attualmente sugli effetti che tali azioni hanno sull’individuo che le subisce. Questo determina il fatto che la perseguibilità degli stessi (dagli abusi sessuali ai ricatti lavorativi qualificabili come vere e proprie estorsioni) passa solo attraverso l’attuale paradigma normativo delle specifiche figure di reati, prescindendosi dal contesto lavorativo nel quale tali episodi si verifichino.

In base all’attuale normativa, fino a che non si dimostri in modo inequivocabile che il lavoratore mobbizzato si sia ammalato di mobbing, la tutela in ambito penalistico -nell’ambito del delitto di lesioni- non ha concreta praticabilità.
Ove fosse stabilito che è stata danneggiata la sua salute fisica o psichica o entrambe, il primo passo da compiere è accertare se la lesione sia stata causata effettivamente dal mobbing, se cioè, esiste un nesso di casualità tra i comportamenti posti in essere nell’ambiente di lavoro e gli effetti subiti.
E’ poi indispensabile accertare se la volontà del soggetto agente (il datore di lavoro o il collega) sia frutto di un dolo (si basa sulla coscienza e volontà della condotta e dell’evento offensivo)o di una colpa (si basa sulla coscienza e volontà della condotta ma non dell’evento, che si realizza invece per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline specifiche). Tale verifica si fonderà innanzitutto sulla condotta del soggetto, ma anche sulle circostanze del fatto che hanno concorso all’azione criminosa, oltre che su altri elementi, quali le motivazioni dichiarate dal lavoratore stesso.
Il risultato di queste verifiche potrà essere per esempio:

 -  l’eventuale connessione tra l’evento lesivo ed una attività di contrasto del lavoratore legata alla necessità dell’organizzazione aziendale (che venga ritenuta valida e legittima), per cui potrà emergere eventualmente un delitto colposo;

-  oppure la rilevazione di un comportamento (dalle finalità preordinate e precise), ingiustificabile e non collegabile a valide scelte di organizzazione aziendale, tali per cui emergerà un reato doloso che, in quanto tale, sarà sanzionato più gravemente.

 Questi sono alcuni esempi, anche se dobbbiamo sempre tenere presente la specificità di ogni singolo caso. La vera difficoltà, tuttavia, di tale percorso di tutela del lavoratore è quella di riuscire a provare l’esistenza di una connessione tra molestia morale e l’insorgere di una malattia fisica o psichica. E’ quindi necessario definire il rapporto causale tra malattia contratta sul lavoro e la sua origine.

La Medicina Legale definisce il rapporto causale, tra un evento patologico determinatosi e una causa in relazione con esso, unica ed efficiente, capace di produrre quel fenomeno patologico. Analizzando quindi i due elementi di questo ipotetico rapporto causale, così come richiesto dalla normativa attuale e dalle proposte di legge presentate alle Camere, si evince che essi sono fattori variabili, infatti:

 1. i comportamenti del datore di lavoro che si connotano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie possono variare da maltrattamenti verbali, alla svalutazione dei risultati ottenuti, ad impropri aumenti di carichi dai lavoro o ad esclusione da incarichi con la finalità di ottenere l’isolamento del lavoratore sgradito;

2. le conseguenze dell’azione mobbizzante presentano altresì connotazioni e stadi variabili, dall’assenza di sintomi a disagi psichici, fino alla vera e propria malattia depressiva.

 Il rapporto causale pertanto, così come lo intende la legge attuale è, in caso di mobbing, moto difficilmente dimostrabile.

Anzitutto perché la malattia psichica, seppur verificatasi, è per sua stessa definizione plurietiologica e riflette senza dubbio condizioni ambientali pluriconcorsuali.
Il fenomeno del mobbing dovrebbe allora essere perseguito "in sé", quale reato di pericolo a produrre l’evento, cioè, come reato di pura condotta, e non tanto per gli effetti prodotti. Il legislatore dovrebbe mirare a punire il comportamento lesivo sul luogo di lavoro al di là del fatto che l’effetto dannoso si sia realmente prodotto.

Ultimo aggiornamento: 19-07-2009 16:11

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Definizioni

Scritto da Loseto - Admin, 19-07-2009 09:50

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Il termine mobbing presenta alcune difficoltà nella definizione.
Prima di tutto è confuso con molti altri comportamenti che avvengono negli uffici: violenza psicologica, terrorismo psicologico (psychological terrorization).

Bullismo (bullyng): indica forme di terrorismo psicologico esercitate non esclusivamente sul posto di lavoro ma che possono avvenire a scuola, a casa, nelle carceri e in caserma; significa "comandare facendo prepotenze e tiranneggiando nei confronti dei sottoposti"; non è necessariamente intenzionale può essere provocato da conflitti di personalità e da emotività incontrollabile, la violenza può essere anche di tipo materiale sulla vittima comprendendo danni fisici, aggressioni e vandalismo.

Molestie sessuali (job harassment).

Molestia morale (harcèlement morale): termine introdotto dalla francese Marie-France Hirigoyen, si connota per lo più come evento singolo di molestia sessule o discriminazione raziale (azioni punibili dalla legge) sul luogo di lavoro concentrata su un soggetto debole o a rischio.

Abuso lavorativo (work abuse).

Spadroneggiamento (bossing): con questo termine si indica una sola azione compiuta dell’azienda stessa, dalla direzione o dall’amministrazione del pesonale (risorse umane), nei confronti di uno o più dipendenti, quasi sempre con il preciso scopo di indurli alle dimissioni.

Ostilità cronica sul lavoro e aggressione aziendale (CWHCA-Chronic Workplace Hostilites and Corporate Aggression), volenza tra parigrado (horizontal violence), amministrazione bruta (macho management), vittimizzazione (victimisation), violenza leggera (soft vilence). La parola mobbing, quindi, può essere confusa con molti alrti termini che indicano comprtamenti vessatori che un soggetto commette nei confronti di altri soggetti più deboli.

Da un punto di vista etimologico il termine mobbing ha origine da una locuzione latina mobile vulgus che significa "il movimento della gentaglia, il fuoco plebeo", infatti, il sostantivo inglese mob indica "folla, moltitudine disordinata, tumultuante, violenta, marmaglia, plebe..." e il verbo to mob indica "attaccare, assalire, malmenare, aggredire". L’aggiunta sel suffisso -ing, operata dal grande etologo Konrad Lorenz per indicare un tipo di comportamento animale: quando un gruppo di piccoli uccelli attacca e allontana un uccello più grande dal proprio territorio. Il termine ha dunque acquistato maggiore potenza metaforica per esprimere con tutta la forza dell’immagine dell’assalto e dell’acerchiamento di gruppo, la situazione di terrore psicologico dovuta all’isolamento della vittima di fronte all’ostilità degli altri. Negli anni Ottanta il termine venne ripreso dallo psicologo del lavoro Heinz Leymann, il quale lo applicò ad un nuovo disturbo che aveva osservato in alcuni operai e impiegati svedesi sottoposti ad una serie di intensi traumi psicologici sul luogo di lavoro.

Da allora in poi per mobbing s’intendono: tutti quei comportamenti violenti che si verificano sul posto di lavoro attraverso atti, parole, gesti, scritti vessatori, persecutori, intenzionali e comunque lesivi dei valori di dignità di personalità umana e professionale, che arrecano offesa alla dignità e integrità psico-fisica di una persona fino a mettere in pericolo l’impiego, o di degradare il clima aziendale.

Comunque data la nuova natura di questo fenomeno non esiste ancora un’universalità di terminologia a livello mondiale, per esempio in Norvegia, Giappone e paesi anglosassoni si usa ancora il termine bullismo, mentre in Francia è usato il termine molestie morali (harcèlement morale).

• Heinz Leymann (1993)

Pioniere dell’analisi della violenza psicologica sul lavoro. Nasce in Germania nel 1932 e nel 1955 si trasferisce in Svezia dove avvia i suoi studi sul mobbing lavorativo grazie ai fondi del governo svedese. Fonda a Karlskrona una clinica per il trattamento delle malattie provocate dal mobbing che chiuse pochi anni prima della sua morte, avvenuta nel marzo del 1999.

 Il terrore psicologico o mobbing lavorativo consiste in una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo che, a causa del mobbing, è spinto in una posizione in cui è privo di appoggio e di difesa e lì costretto per mezzo di continue attività mobbizzanti. Queste azioni si verificano con una frequenza piuttosto alta (almeno una alla settimana) e su un lungo periodo di tempo (per una durata di almeno sei mesi).

• Harald Ege

Ricercatore tedesco che vive e lavora in Italia dalla prima metà degli anni Novanta. E’ uno specialista in relazioni industriali, ha svolto alcune ricerche nell’ambito della psicologia del lavoro. A partire dal 1996, all’interno della sua collana di libi sul mobbing, ha pubblicato gli unici testi in italiano sull’argomento. Ha fondato a Bologna l’organizzazione no profit Prima, Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale, che si occupa di asistenza e formazione per vittime della violenza psicologica sul lavoro.

 Con la parola mobbing s’intende una forma di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte di colleghi, o superiori.

 • Tim Field

Autore inglese che scrive libri sul bullying lavorativo. Prima di fondare il primo telefono amico britannico per mobbizzati, la UK National Workplace Bullying Advice Line, era capo dell’Assistenza Clienti di un’importante azienda che produce compiuter. Nel 1994 divenne il bersaglio di un capo tiranno: i continui soprusi misero in pericolo il suo equilibrio mentale e fu costretto a licensiarsi. Negli ultimi anni è diventato molto famoso nel mondo di Internet grazie al suo sito Bully on Line.

 Il bullying è la manifestazione di una inadeguatezza (sociale, personale, relazionale, comportamentale, professionale) proiettata sugli altri attraverso il controllo, la sopraffazione, il biasimo, l’isolamento ecc. Il bullying viene alimentato dal rifiuto di ammettere la responsabilità (respingere le accuse, contro-accusare, atteggiarsi a vittima) e perpetuato in un clima di paura, ignoranza, silenzio, rifiuto, incredulità, omertà, occultamento e gratificazione (ad esempio promozioni) per il colpevole.

 • Marrie France Hirigoyen

Psichiatra, psicanalista e psicoterapeuta familiare.

 Il mobbing si definisce come comportamento abusivo (gesti, parole,comportamento, atteggiamento...) che minaccia, con la sua ripetizione o la sua sistematizzazione, la dinità o l’integrità psichica o fisica di una persona, mettendo in pericolo il suo posto di lavoro o degradando il clima di lavoro.

 • Regione Lazio, legge regionale 14/03/2001

Definizione di mobbing. Ai fini della presente legge per "mobbing" s’intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte di un datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di vilenza morale. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in: pressioni o molestie psicologiche; calunnie sistematiche; maltrattamenti verbali ed offese personali; minacce o atteggiamenti mirati ad intimorire ingiustamente o avvilire, anche in forma velata o indiretta; critiche immotivate o atteggiamenti ostili; delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a soggetti estranei all’impresa, ente o amministrazione; esclusione o immotivata marginalizzazione dell’attività lavorativa; attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche del lavoratore; attribuzione di compiti dequalficanti in relazione al profitto professionale posseduto; impedimanto sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro; marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore idonee a produrre danni e disagi.
[ scarica il testo di legge completo ]
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